Circolare della Giunta regionale della Campania. L’impatto del nuovo Codice degli appalti sull’ attività dell’Ufficiale Rogante

Com’è noto, con il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 è stato approvato il “Nuovo Codice dei Contratti pubblici”, che diversamente dal Codice precedente (approvato con decreto legislativo n.50/2016), dedica espressamente un intero articolo, il 18, al Contratto ed alla sua stipulazione. L’articolo è largamente sovrapponibile a quanto già riportato nel decreto legislativo n. 50/2016, specificamente all’art. 32, dal comma 8 al comma 12 (fasi delle procedure di affidamento), ma non manca di alcune significative novità.
Premesso che le prescrizioni che i codici dei contratti dettano per la stipulazione dei contratti con una Stazione Appaltante si applicano universalmente sia alle scritture private che ai contratti stipulati dinanzi all’Ufficiale Rogante in forma pubblica amministrativa, è opportuno, in questa sede, richiamare alcune novità che il nuovo Codice ha apportato, in particolare, in relazione a quella fase delle procedure di evidenza pubblica che intercorre tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto.
A tal proposito, si ricorda che la stipulazione del contratto avviene in un lasso di tempo determinato. Nello specifico, vi è la presenza di due distinti termini, uno dilatorio ed uno perentorio, che scandiscono il momento idoneo alla stipula, che deve avvenire non prima di 35 giorni (dilatorio) dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e non oltre i 60 giorni (perentorio).
Il comma 2 dell’articolo 18 del Codice del 2023 (analogamente a quanto prevedeva l’art. 32 del Codice del 2016) precisa che, una volta divenuta efficace l’aggiudicazione, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi 60 giorni, anche in pendenza di contenzioso.
Tale regola subisce un’eccezione nei casi seguenti:
– nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell’invito a offrire;
– nell’ipotesi di differimento concordato con l’aggiudicatario e motivato in base all’interesse della Stazione Appaltante o dell’ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto;
– nell’ipotesi di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria;
– nel caso in cui venga proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare.
La principale novità che in tema di termine a stipulare ha apportato il Codice del 2023 riguarda le opzioni alternative di comportamenti che riserva all’operatore economico. Se, infatti, la stipula del contratto non avviene nel termine a causa della stazione appaltante, l’aggiudicatario può:
– sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato (facoltà riconosciuta anche nella vigenza del Codice del 2016);
– far constatare il silenzio inadempimento della Stazione Appaltante (facoltà introdotta dal Codice del 2023).
In quest’ultimo caso, l’operatore interessato potrà esperire due rimedi e più precisamente agire in via amministrativa, dando attuazione al contenuto di cui all’art. 2 della legge n. 241 del 1990, oppure procedere in via giurisdizionale ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 del decreto legislativo n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).
Se, invece, la mancata stipula del contratto nel termine fissato è da addebitare all’aggiudicatario, tale circostanza può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante (altra novità rispetto al vecchio Codice).
Ulteriore sostanziale novità relativa alla stipula dei contratti con la Pubblica Amministrazione e, quindi, anche per i contratti in forma pubblico amministrativa, riguarda la misura dell’imposta di bollo che grava sull’aggiudicatario.
Dalla normativa precedente l’imposta di bollo era quantificata in una misura fissa, indipendentemente dal valore contrattuale, pari ad € 240,00; il decreto legislativo n. 36/2023 (art. 8, comma 10) rinvia allo specifico allegato I.4 per il calcolo dell’imposta in parola, che non viene più, pertanto, corrisposta in misura fissa, ma va quindi commisurata al valore del contratto, variando da un minimo di € 40,00 ad un massimo di € 1.000,00.
Un’ultima notazione di rilievo emerge, infine, dal raffronto tra il comma 14 dell’art. 32 del Codice del 2016 con il primo comma dell’art. 18 del Codice del 2023 in tema di forma del contratto. Entrambe le disposizioni esigono che il contratto sia stipulato – oltre che, ovviamente, in forma scritta – in modalità elettronica, ma mentre il Codice del 2016 parla genericamente di modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, la succitata norma del nuovo Codice fa espresso riferimento alle “pertinenti disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005”.
Tale esplicito richiamo al CAD evidenzia la necessità che l’Ufficiale Rogante accerti la validità dei certificati di firma digitale utilizzati dalle parti. L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli e timbri di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente (art. 24 del decreto legislativo n. 82/05 e ss.mm.ii.). L’apposizione ad un documento informatico di una firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.
Articolo pubblicato nella Newsletter Appalti n. 1 – febbraio 2025
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