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Emergenza Covid-19, Quadro temporaneo: tutte le modifiche della Commissione

Questa pagina ospita gli aggiornamenti sulle modifiche apportate dalla Commissione europea, nel corso del 2021, al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19″, adottato il 19 marzo 2020 (per saperne di più clicca QUI) e modificato più volte nel corso del 2020 (per approfondimenti clicca QUI). 

News del 21 novembre 2021 – Il 18 novembre 2021 la Commissione europea ha prorogato di sei mesi, fino al 30 giugno 2022, il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19″, adottato il 19 marzo 2020 ed emendato più volte.

“Ciò consentirà agli Stati membri, ove necessario – si legge nella nota stampa della Commissione (per la versione completa clicca QUI) – di estendere i regimi di sostegno e garantire che le imprese che risentono ancora degli effetti della crisi non siano improvvisamente private del sostegno necessario. Allo stesso tempo, la Commissione continuerà a monitorare attentamente lo sviluppo della pandemia di Covid-19 e altri rischi per la ripresa economica”.

Con la sesta modifica al “Quadro temporaneo”, la Commissione ha introdotto due nuovi strumenti – misure per gli investimenti e misure per la solvibilità – per sorreggere l’attuale ripresa dell’economia europea in maniera sostenibile.

Grazie alle misure di sostegno agli investimenti, in vigore fino al 31 dicembre 2022, gli Stati membri potranno predisporre incentivi per gli investimenti realizzati dalle imprese e utilizzare questo strumento per accelerare la transizione verde e digitale. L’obiettivo, come sottolinea il comunicato, è quello di “aiutare gli Stati membri a superare la carenza di investimenti accumulata a causa della crisi”.

Le misure di sostegno alla solvibilità, in vigore fino al 31 dicembre 2023, mirano a mobilitare fondi privati e renderli disponibili per investimenti nelle piccole e medie imprese (Pmi), comprese le start up e le piccole imprese a media capitalizzazione. “Gli Stati membri – sottolinea la nota – possono concedere garanzie a intermediari privati, introducendo incentivi a investire in questi tipi di società e offrendo loro un accesso più agevole al finanziamento del capitale, che spesso hanno difficoltà ad attirare individualmente. Ciò è particolarmente importante alla luce dei crescenti livelli di indebitamento raggiunti dalle imprese durante la crisi”.

Inoltre, tra le altre modifiche, la Commissione ha: prorogato dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2023 la possibilità per gli Stati membri di convertire gli strumenti rimborsabili (ad esempio: garanzie, prestiti, anticipi rimborsabili) concessi in applicazione del Quadro di temporaneo in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni dirette; adeguato gli importi massimi di taluni tipi di aiuto in maniera proporzionale rispetto alla proroga della durata; fornito chiarimenti sul ricorso alle norme eccezionali in materia di flessibilità degli orientamenti della Commissione sul salvataggio e la ristrutturazione; prorogato per altri tre mesi (dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022) l’elenco modificato dei paesi con rischi non assicurabili sul mercato, nel contesto dell’assicurazione dei crediti all’esportazione a breve termine (Stec).

 

News del 1° febbraio 2021 – Con la Comunicazione C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021 la Commissione ha prorogato al 31 dicembre 2021 il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19″, adottato il 19 marzo 2020 ed emendato più volte nel corso dello scorso anno.

Con la quinta modifica al “Quadro temporaneo”, la Commissione ha anche deciso di ampliarne il campo di applicazione, aumentando alcuni massimali e consentendo la conversione di alcuni strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette fino alla fine del prossimo anno.

“La scadenza del Quadro temporaneo – si legge nella nota stampa della Commissione (per la versione completa clicca QUI) – era stata fissata al 30 giugno 2021, fatta eccezione per le misure di ricapitalizzazione che potevano essere concesse fino al 30 settembre 2021. Alla luce del protrarsi e dell’evoluzione della pandemia da Covid-19, la modifica proroga, fino al 31 dicembre 2021, tutte le misure previste nel Quadro temporaneo, comprese le misure di ricapitalizzazione”.

“Tenuto conto – prosegue la nota – della persistente incertezza economica e della proroga delle misure nazionali volte a limitare l’attività economica al fine di contrastare la diffusione del virus, la modifica aumenta anche i massimali stabiliti nel Quadro temporaneo per alcune misure di sostegno. Per quanto riguarda gli aiuti di importo limitato concessi nell’ambito del Quadro temporaneo, i massimali precedenti per impresa sono più che raddoppiati, tenendo conto della disponibilità degli aiuti de minimis”.

Questi i nuovi massimali previsti:

  • 225mila euro per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100mila euro);
  • 270mila euro per impresa che opera nel settore della pesca e dell’acquacoltura (in precedenza 120mila euro);
  • 1,8 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori (in precedenza 800mila euro).

Come in precedenza, questi aiuti possono essere combinati con gli aiuti de minimis fino a 200mila euro per impresa (che scendono fino a 30mila euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura e fino a 25mila euro per impresa operante nel settore agricolo) nell’arco di tre esercizi finanziari, a condizione che siano rispettati i requisiti delle relative norme de minimis.

“Per le imprese particolarmente colpite dalla crisi da Covid-19 – sottolinea il comunicato – con perdite di fatturato pari ad almeno il 30% nel periodo ammissibile rispetto allo stesso periodo del 2019, lo Stato può contribuire alla parte dei costi fissi sostenuti, che non sono coperti dalle entrate, per un importo fino a 10 milioni di euro per impresa (in precedenza 3 milioni di euro)”.

Altra novità: la Commissione consente agli Stati membri di convertire, fino al 31 dicembre 2022, gli strumenti rimborsabili concessi nell’ambito del Quadro temporaneo (le garanzie, i prestiti o gli anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto quali le sovvenzioni dirette a condizione che siano rispettate le condizioni del Quadro.

“In linea di principio – si legge sempre nella nota della Commissione – la conversione non può superare i nuovi massimali previsti per gli aiuti di importo limitato (225mila euro per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli, 270mila euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 1,8 milioni di euro per le imprese in tutti gli altri settori). L’obiettivo è incentivare gli Stati membri a scegliere, in primo luogo, strumenti rimborsabili come forma di aiuto”.

Foto tratta da pixabay.com

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