Nel sopra soglia il RUP può presiedere la commissione?

In caso di gare sottosoglia, la norma risolve alla radice il problema concernente la possibilità del RUP di essere sia componente sia presidente della commissione ma ci si chiede se, nel caso di gare sopra soglia, il Responsabile Unico di Progetto (RUP) debba unicamente “far parte” della commissione giudicatrice e non anche svolgere il ruolo di presidente.
Al riguardo è intervenuto il Consiglio di Stato con ordinanza 28 ottobre 2024, n. 4016 affermando che “non sembra trovare appiglio nella cennata previsione normativa, posto che la circostanza che il RUP possa far parte della commissione giudicatrice, non esclude che egli possa farne parte anche in qualità di presidente. Il tutto senza trascurare che, negli appalti c.d. sotto-soglia (art. 48 del decreto legislativo n. 36/2023), il RUP può far parte della commissione giudicatrice “anche in qualità di presidente”, sicché non si comprende la ragione per la quale – in difetto di una chiara previsione normativa – tale possibilità debba ritenersi ammessa unicamente negli appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e non anche in quelli di importo ad esse superiore”.
In riferimento alla partecipazione del RUP in gare sotto-soglia, si evidenzia che lo stesso può far parte della commissione anche se non dirigente. Sotto questo profilo è cristallina la modifica apportata all’art. 107, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 267/2000. Nel sopra soglia, ove non operi una deroga, il RUP può certamente far parte della commissione, ma a condizione che sia un dirigente.
Articolo pubblicato nella Newsletter Appalti n. 6 – dicembre 2024
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