PSR Campania comunica

Psr Campania, bandi: 20 milioni per le aziende zootecniche bufaline

Con decreto dirigenziale n. 274 dell’11 luglio 2022, la Regione Campania ha approvato il bando dell’azione B della tipologia d’intervento 4.1.1 del Psr.

Destinata esclusivamente alle aziende zootecniche bufaline della Campania, l’azione B è stata introdotta nell’ultima modifica (versione 10.1) del Programma per rispondere all’esigenza di un’adeguata ristrutturazione e ammodernamento delle aziende oltre che di una riorganizzazione dei processi produttivi.

In particolare, l’Amministrazione regionale intende promuovere e sostenere: l’affermazione di un’agricoltura forte, giovane e competitiva, propensa alla innovazione, favorendo i processi di ricambio generazionale qualificato; la riduzione delle debolezze strutturali delle aziende bufaline, stimolando la competitività, lo sviluppo e la migliore organizzazione della filiera produttiva nonché la realizzazione di progetti compatibili con le possibilità di spesa delle aziende; la riduzione dell’impatto ambientale dell’allevamento bufalino; il miglioramento del benessere animale, della biosicurezza e della qualità delle produzioni.

Il bando ha una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro e trova applicazione sull’intero territorio regionale.

Possono presentare domanda di sostegno gli agricoltori, in forma singola e associata, che conducono imprese zootecniche bufaline e in possesso di specifici requisiti, tra cui: aver già costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale; essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio competente con il codice Ateco 01; una dimensione economica dell’impresa, espressa in termini di Produzione standard, almeno pari a 12mila euro per le aziende ricadenti nelle macroaree C e D del Psr ed a 15mila euro per le aziende ricadenti nelle macroaree A e B.

Il sostegno è concesso per investimenti realizzati su immobili nella disponibilità del richiedente (proprietà, diritto reale, diritto personale di godimento, con esclusione del comodato d’uso) e relativi alle attività di produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli appartenenti all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) ed esclusivamente nell’ambito della filiera bufalina.

Gli investimenti per la trasformazione e commercializzazione sono ammissibili a condizione che: le materie prime agricole da impiegare nel processo di trasformazione e commercializzazione siano prevalentemente (più del 50%) di origine aziendale; i prodotti, sia in entrata che in uscita, appartengano all’Allegato I del Tfue.

Sono ammissibili al contributo solo gli investimenti previsti dal piano di sviluppo aziendale redatto nella forma di business plan (attraverso l’utilizzo dell’applicativo ‘Business plan on line – Psr’/Bpol-Psr, realizzato da Ismea nell’ambito della Rete rurale nazionale ed accessibile dal portale Sian), coerenti con l’obiettivo di sviluppo prefissato e che riguardano esclusivamente le attività di produzione, prima lavorazione, trasformazione e commercializzazione, specifiche per la filiera bufalina, in linea con quanto previsto con il dettato del Reg.(Ue) n.1305/2013 (art. 45, paragrafo 2). Sono dunque ammissibili:

a) miglioramenti fondiari per: la realizzazione di elementi strutturali per la gestione dei pascoli aziendali (drenaggi esclusi); la sistemazione dei terreni aziendali allo scopo di evitare i ristagni idrici e l’erosione del suolo (sono esclusi i drenaggi);

b) costruzioni/ristrutturazioni di immobili produttivi (stalla, sala mungitura, paddock, fienili e depositi), con esclusione di quelli per uso abitativo;

c) realizzazione di strade poderali (totalmente comprese nei limiti dell’azienda), spazi per la manovra dei mezzi agricoli, recinzioni ed altri investimenti non indicati alle voci precedenti;

d) interventi sulle strutture di allevamento che contribuiscono al miglioramento del microclima, alla biosicurezza, alla razionale gestione dei reflui e alla riduzione di emissioni in atmosfera attraverso la realizzazione, l’adeguamento, l’installazione di: finestre, inserimento di cupolini e sfiatatoi sui tetti; isolamento delle tettoie; aeratori, insufflatori ed estrattori di aria, nebulizzatori; meccanismi di apertura e/o copertura paddock e silos; pavimentazione grigliata, anche rivestita in gomma; recinzioni perimetrali atte anche ad evitare l’ingresso di cani o animali selvatici, con annessi passaggi carrabili (escluse quelle in muratura); apprestamenti per la difesa attiva da uccelli, insetti e roditori; vasche per il bagno podale; piano di pareggiamento delle unghie; idonea segnaletica; aree di sosta destinate ai mezzi del personale aziendale, dei visitatori e dei fornitori; strutture per la disinfezione degli automezzi prima dell’accesso in azienda e in uscita; area destinata all’infermeria; spogliatoi dedicati al personale per il cambio degli indumenti, al fine di consentire l’utilizzo di abiti di uso esclusivo all’interno dell’azienda; strutture per la quarantena di capi di nuova introduzione o reintroduzione in azienda, per la verifica sanitaria preventiva, prima del contatto con gli animali già presenti in azienda ovvero per l’isolamento di animali risultati infetti in attesa dell’invio al macello; sale parto o box parto individuali, idonei alla completa ed efficace pulizia e disinfezione; vitellaie idonee al soddisfacimento delle esigenze di specie; aree per il carico degli animali morti in azienda, ubicate in posizioni tali da evitare l’ingresso dei mezzi di trasporto specifici nelle zone di allevamento; strutture per lo stoccaggio degli alimenti destinati agli animali allevati, atti ad evitare la contaminazione degli alimenti stessi con microrganismi patogeni, anche a causa di vettori quali ad esempio ratti o uccelli selvatici; costruzione/ristrutturazione di strutture per il recupero e il riutilizzo dell’acqua piovana nei cicli produttivi aziendali;

e) acquisto di macchinari, attrezzature ed impianti che contribuiscono alla biosicurezza, alla razionale gestione dei reflui, alla riduzione di emissioni in atmosfera: contenitori di stoccaggio per effluenti liquidi/non palabili ed effluenti palabili, esterni ai ricoveri e dotati di sistemi finalizzati al contenimento delle emissioni; impianti e attrezzature per la rimozione delle deiezioni dalla stalla; impianti e attrezzature per l’incremento della frequenza di rinnovo lettiera e/o rimozione mediante raschiatori meccanici; separatori solido/liquido; impianti e attrezzature per la distribuzione sotto superficiale dei liquami; impianti di disinfezione in entrata e in uscita; impianti di lavaggio e sanificazione dedicati ai mezzi aziendali, con relativa vasca di raccolta dei liquidi di lavaggio; impianti per il miglioramento della climatizzazione; impianti per il riscaldamento dell’acqua presente nelle vasche di abbeveramento;

f) costruzione e/o ristrutturazione di fabbricati per la prima lavorazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti dell’allevamento provenienti dall’attività aziendale, a condizione che il prodotto in uscita sia compreso tra quello dell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue);

g) acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature per le attività di produzione, prima lavorazione, trasformazione, commercializzazione (il prodotto in uscita deve sempre essere compreso nei prodotti dell’Allegato I del Tfue);

h) impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, dimensionati esclusivamente in riferimento alle esigenze energetiche dei processi produttivi aziendali (massimo 1Mw), tenendo conto che:

– gli impianti devono rispettare i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia;

– in tutti i casi, gli impianti di produzione di energia: non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a questo dedicate; non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto ai sensi della normativa ambientale vigente in materia di rifiuto; non devono comportare occupazione di suolo agricolo; non devono utilizzare biomassa da effluenti zootecnici; il 100% dell’energia prodotta (elettrica e termica) deve essere reimpiegata in azienda;

– gli investimenti in impianti il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa sono ammissibili al finanziamento a condizione che sia recuperata una percentuale minima pari al 50% dell’energia termica totale prodotta dall’impianto in conformità a quanto disposto dal Reg. (Ue) n. 807/2014 (art.13 comma 1 lett. d) );

i) realizzazione/ristrutturazione di locali destinati alla vendita diretta delle produzioni aziendali e relative attrezzature;

l) spese per il vano di carico isotermico o refrigerato connesso alle attività produttive dell’azienda, serbatoi per la raccolta e il trasporto di reflui zootecnici;

m) investimenti immateriali: acquisizione di programmi informatici e brevetti/licenze non integrati nel funzionamento degli impianti, delle macchine e delle attrezzature;

n) spese generali direttamente collegate all’operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione (la percentuale di contributo per le spese generali non è calcolata sul costo degli investimenti immateriali di cui al punto precedente), entro i massimali indicati nel bando.

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile. L’importo massimo del contributo pubblico concedibile all’azienda, per l’intero periodo di programmazione (14-22), è pari a 1,5 milioni di euro. La spesa emergente dal progetto d’investimento presentato non può superare il limite posto dall’aliquota di sostegno applicabile per le caratteristiche del richiedente.

La percentuale di sostegno è pari al 50% della spesa ammessa a finanziamento. L’aliquota è maggiorata del 10% se il richiedente (titolare di ditta individuale o rappresentante legale, nel caso delle società), alla data di rilascio della domanda di sostegno sul portale Sian, ha un’età non superiore a 40 anni (41 anni non compiuti), possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e si è insediato nell’impresa agricola in qualità di capo azienda nei 5 anni precedenti, conformemente al Reg. (Ue) n. 1305/2013 (art. 1, par.1 lett. n) ).

Gli applicativi e i manuali a supporto dell’attività di predisposizione della domanda di sostegno sono consultabili QUI

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno sul portale Sian è fissato al 21 settembre 2022.

 

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Foto tratta da tempio.biz

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