PSR Campania comunica

Psr Campania, bandi: 20 milioni per le aziende agroindustriali

Con decreto dirigenziale n. 269 del 26 maggio 2023 la Regione Campania ha approvato il secondo bando della tipologia d’intervento 4.2.1 “Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agro-industriali” del Psr (periodo transitorio).

La tipologia 4.2.1 è rivolta alle imprese agroindustriali in una logica di integrazione con il settore agricolo e di sostenibilità ambientale nell’ambito delle seguenti filiere produttive campane: ortofrutticola, florovivaistica, vitivinicola, olivicola-olearia, cerealicola, della carne, lattiero-casearia e delle piante medicinali e officinali.

La tipologia si prefigge di: promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli; migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere, le associazioni e le organizzazioni interprofessionali.

Inoltre la 4.2.1 è volta a rendere più efficiente l’uso dell’energia nell’agricoltura e nell’industria alimentare nonché a privilegiare investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale.

Il bando trova applicazione sull’intero territorio regionale e ha una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro, di cui:

– 15 milioni a sostegno dei progetti aziendali che afferiscono alla lavorazione e/o trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in entrata ricompresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue);

– 5 milioni per i progetti aziendali i cui prodotti ottenuti dalla trasformazione (in uscita) non sono ricompresi nell’Allegato I del Tfue.

Possono presentare domanda di sostegno le imprese agroindustriali, vale a dire quelle che operano nel settore della lavorazione e/o trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Qualora le imprese agroindustriali siano anche produttrici della materia prima agricola, quest’ultima deve rappresentare, nell’ambito del progetto d’investimento, un quantitativo non prevalente (inferiore al 50%) rispetto al totale della materia prima che si intende lavorare/trasformare.

Possono partecipare al bando anche le aziende che esercitano la sola attività agricola, che, a seguito del progetto di investimento, effettuino la lavorazione e/o trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli come attività prevalente.

In ogni caso, i richiedenti devono soddisfare i seguenti requisiti indicati nel bando:

– aver già costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale;

– nel caso di progetti il cui prodotto trasformato non sono ricompreso nell’Allegato I del Tfue, non devono essere: “grandi imprese” ai sensi del Regolamento (Ue) n. 702/2014; “imprese in difficoltà”, così come definite dall’art. 2, punto 14, del Reg. (Ue) n. 702/2014, e imprese che hanno ricevuto e non restituito aiuti giudicati incompatibili con il mercato unico europeo dalla Commissione (clausola Deggendorf – Aiuto illegittimo).

Il sostegno è concesso per investimenti realizzati esclusivamente sul territorio della Campania.

Ai fini dell’eleggibilità della domanda di sostegno, il bando prevede una serie di requisiti tra cui:

– gli investimenti devono essere realizzati su immobili nella disponibilità del richiedente (proprietà, diritto reale, diritto personale di godimento, con esclusione del comodato d’uso): la disponibilità deve risultare, per un periodo pari ad almeno 8 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno, da contratto registrato (o atto aggiuntivo al contratto stesso, analogamente registrato);

– i progetti aziendali devono riguardare la fase di lavorazione e/o trasformazione e la commercializzazione dei prodotti in entrata ricompresi nell’Allegato I del Tfue ed esclusivamente nell’ambito delle filiere ortofrutticola, florovivaistica, vitivinicola, olivicola-olearia, cerealicola, della carne, lattiero-casearia e delle piante medicinali e officinali; il prodotto ottenuto dalla trasformazione (in uscita) potrà essere un prodotto non elencato nell’Allegato I del Tfue;

– i progetti aziendali devono garantire: l’utilizzo di materia prima di provenienza extra-aziendale per una quota superiore al 50% della materia prima che l’impresa intende lavorare e/o trasformare e commercializzare; una partecipazione adeguata dei produttori agricoli ai vantaggi economici che derivano dagli investimenti (tale garanzia si riscontra quando la materia prima è fornita direttamente dai produttori agricoli per una quota superiore al 50% della quantità totale annua acquistata dall’impresa beneficiaria; la materia prima potrà essere acquistata anche fuori regione, ma comunque all’interno dell’Unione europea);

– i progetti aziendali devono essere sostenibili dal punto di vista economico-finanziario (tale requisito è soddisfatto se “il rapporto tra il costo totale del progetto proposto ed il patrimonio netto è inferiore o uguale a 3”).

Sono ammissibili al contributo le seguenti categorie di spesa:

a) costruzione o miglioramento di immobili destinati esclusivamente alle attività di lavorazione e/o trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli quali opifici, depositi, locali per la vendita diretta e uffici (queste ultime due tipologie di immobili devono essere localizzate all’interno del sito produttivo);

b) acquisto di nuovi impianti, macchinari e attrezzature: impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli; macchinari innovativi che utilizzino le tecnologie del modello industria 4.0 di cui all’allegato A della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016; impianti finalizzati al risparmio idrico (riutilizzo/riciclaggio delle acque di processo) e alla produzione di energia da fonti rinnovabili, strettamente connessi al soddisfacimento dei nuovi fabbisogni energetici emergenti dalla realizzazione dell’investimento ammesso a finanziamento e da utilizzare esclusivamente per esigenze aziendali, ricordando che:

– gli impianti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili devono rispettare i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa in materia e non comportare occupazione di suolo agricolo;

– gli investimenti riferiti ai generatori di calore e a impianti di cogenerazione alimentati da biomasse sono ammissibili purché: utilizzino prevalentemente biomassa da scarti di produzione; non utilizzino biomassa da produzioni agricole a questo dedicate, come stabilito dal decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006; non utilizzino biomassa classificabile come rifiuto ai sensi della normativa ambientale vigente in materia di rifiuto (d.lgs. n.152/2006);

– gli investimenti in impianti il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa sono ammissibili al finanziamento a condizione che sia recuperata una percentuale minima pari al 50% dell’energia termica totale prodotta dall’impianto, in conformità a quanto disposto dal Reg. (Ue) n. 807/2014 (art.13 comma 1 lett. d) );

– sono finanziabili le sole spese per il vano di carico isotermico o refrigerato dei mezzi di trasporto connessi al ciclo produttivo aziendale;

c) acquisto di programmi informatici: programmi informatici; investimenti immateriali che utilizzano le tecnologie del modello industria 4.0 di cui all’allegato B della legge n. 232/2016; piattaforma e-commerce progettata con un determinato contenuto minimo in termini di moduli/funzionalità (gestione magazzino, gestione listino prezzi, offerte e pagamenti, gestione clienti/vendite; ottimizzazione per dispositivi mobili); altri programmi informatici;

d) spese generali: entro i massimali indicati nel bando (le spese generali non sono riconosciute sugli investimenti immateriali: programmi informatici, brevetti e licenze).

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile. La spesa massima ammissibile per progetto e per soggetto beneficiario è pari a 3 milioni di euro (nell’intero periodo di programmazione) mentre l’entità del sostegno è fissata nella misura del 50% del costo dell’investimento.

Nel caso in cui il prodotto trasformato non sia ricompreso nell’Allegato I del Tfue, il sostegno è accordato solo alle Pmi, nel rispetto di quanto previsto all’art. 44 del Regolamento (Ue) n. 702/2014, con le seguenti aliquote: 45% per le micro e piccole imprese; 35 % per medie imprese.

Il termine ultimo per il rilascio delle domande di sostegno sul portale Sian è fissato al 31 luglio 2023 (ore 16.00).

 

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Foto tratta da pixabay.com

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