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Psr Campania, bandi: ecco le indennità per le zone svantaggiate

Con decreto dirigenziale n. 179 del 30 marzo 2022 la Regione Campania ha approvato il bando di attuazione della misura 13 del Psr, che si articola nelle tipologie d’intervento 13.1.1 “Pagamento compensativo per zone montane”,  13.2.1 “Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane” e 13.3.1 “Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli specifici”.

Con questo bando, l’Amministrazione regionale offre un sostegno agli agricoltori che operano in zone montane (tipologia 13.1.1) o in altre zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane (tipologia 13.2.1) oppure in zone soggette ad altri vincoli specifici (tipologia 13.3.1) attraverso la corresponsione di un’indennità compensativa per gli svantaggi, in termini di maggiori costi sostenuti e minori ricavi realizzati, che derivano dalla localizzazione dell’azienda agricola in zone del territorio regionale classificate come svantaggiate ai sensi dell’art. 32 del Regolamento (Ue) n. 1305/2013 ed ubicate nei comuni, suddivisi per tipologia di svantaggio, presenti nell’elenco dell’allegato 1 del Psr;

All’atto della presentazione della domanda di partecipazione al bando (vale a dire di nuova adesione alla tipologia d’intervento d’interesse), il beneficiario si impegna a:

– mantenere l’attività agricola per tutta la durata del periodo corrispondente all’annualità di pagamento, a far data dalla presentazione della domanda;

– rispettare su tutta la superficie dell’azienda agricola gli impegni relativi al regime di condizionalità per la Regione Campania, ai sensi della normativa vigente durante l’arco temporale di impegno.

Favorendo la prosecuzione dell’attività agricola nelle zone svantaggiate, la Regione Campania persegue obiettivi ambientali (in quanto la prevenzione è l’azione più importante per evitare la perdita di suolo e tutelare gli ecosistemi) e di sostenibilità nella sua accezione più ampia (la prosecuzione dell’attività agricola favorisce, infatti, la stabilità delle comunità rurali ed agisce da supporto alla promozione di azioni di sviluppo locale), oltre a contribuire, anche se indirettamente, alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Il bando per le nuove adesioni alle tipologie 13.1.1, 13.2.1 e 13.3.1 è aperto gli agricoltori, in forma singola e associata, che, all’atto della presentazione della domanda (e per l’intera durata del periodo di mantenimento degli impegni assunti, vale a dire 12 mesi dal momento della presentazione dell’istanza), soddisfano i seguenti requisiti:

– possedere il requisito di “agricoltore in attività” (così come definito dall’art. 9 del Regolamento (Ue) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e seguenti del Regolamento (Ue) n. 639/2014, dall’art. 3 del decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 5465/2018 e dalla circolare di Agea Coordinamento n. Aciu.2016.121 del 1° marzo 2016 e successive modifiche e integrazioni);

– detenere un valido titolo di possesso e/o detenzione delle superfici agricole per le quali si richiede il sostegno (con l’esclusione del comodato d’uso);

– coltivare la superficie agricola per la quale si richiede il sostegno in:

  • una zona montana ai sensi dell’art. 32 par. 2 del Regolamento (Ue) n. 1305/2013 (requisito per l’adesione alla tipologia 13.1.1);
  • un’area definita soggetta a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, ai sensi dell’art. 32 par. 3 del Reg. (Ue) n. 1305/2013 (requisito per l’adesione alla tipologia 13.2.1);
  • un’area definita soggetta a vincoli specifici, ai sensi dell’art. 32 par. 4 del Reg. (Ue) n. 1305/2013 (requisito per l’adesione alla tipologia 13.3.1).

Il sostegno delle tipologie 13.1.1, 13.2.1 e 13.3.1 consiste in un pagamento compensativo a superficie (€/ettaro), il cui importo è determinato sulla base dei criteri individuati nel bando per ciascuna tipologia.

ll termine ultimo per il rilascio sul portale Sian delle domande iniziali (per le nuove adesioni) è fissata al 16 maggio 2022. La presentazione delle domande oltre tale termine e, comunque, fino al 10 giugno 2022 comporta, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una riduzione pari all’1% dell’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. Le domande iniziali pervenute oltre il termine del 10 giugno 2022 sono irricevibili.

 

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Foto tratta da pixabay.com

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