Agricoltura Normative

Controlli funzionali sulle macchine irroratrici

I trattamenti antiparassitari alle colture arboree ed erbacee rappresentano momenti tra i più delicati dell’intero processo produttivo agricolo infatti dalla letteratura di settore si evincono dati preoccupanti con perdite di prodotto fitosanitario per deriva nell’ordine del 30-60% e con punte anche del 70-90% nei trattamenti invernali su colture arboree. Oltre a questo si aggiungono anche forme di inquinamento puntiforme attribuibili a perdite di prodotto fitoiatrico in punti specifici delle aziende agricole (ad esempio nelle zone di lavaggio delle macchine irroratrici o di preparazione della miscela fitoiatrica).

Partendo da tali dati oggettivi sia a livello Comunitario che a livello Nazionale e Locale ci si è preoccupati di migliorare l’impatto dei prodotti fitosanitari per ridurre i rischi per l’ambiente e la salute umana. In tale contesto è stata emanata la Direttiva 128/2009/CE, che istituisce un “Quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei fitofarmaci”, recepita nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e con il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentali e Forestali (Mipaaf) del 22 gennaio 2014 che ha previsto l’adozione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

L’articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e l’Azione A.3 del PAN prevedono che le macchine irroratrici ad uso professionale, operanti sia in ambito agricolo che extra-agricolo, debbano essere sottoposte a controllo funzionale obbligatorio.

Oltre al controllo funzionale obbligatorio la normativa sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari sottolinea l’importanza della regolazione o taratura delle macchine irroratrici per conseguire maggior efficienza nella distribuzione del prodotto fitoiatrico in relazione alla coltura da trattare, attenuando l’effetto deriva dei trattamenti.

Scadenze
Attrezzature da sottoporre al controllo funzionale

– Macchine irroratrici per la distribuzione sul piano verticale (es. irroratrici aero-assistite, irroratrici a polverizzazione per pressione senza ventilatore, cannoni, irroratrici scavallanti, irroratrici a tunnel con e senza recupero).
– Macchine irroratrici per la distribuzione sul piano orizzontale (es. barre diserbo con larghezza maggiore di tre metri, irroratrici con calate, cannoni, irroratrici per diserbo sottofila di colture arboree non schermate, irroratrici abbinate a macchine operatrici con banda trattata superiore a tre metri).
– Macchine irroratrici e attrezzature impiegate per i trattamenti fitosanitari alle colture protette.

Per le irroratrici destinate ad attività per conto terzi le tempistiche per l’esecuzione dei controlli funzionali si riducono a 2 anni, considerata la maggiore operatività delle irroratrici stesse.

Attrezzature diverse dalle precedenti da sottoporre al controllo funzionale, ai sensi del DM 03/03/2015 n. 4847
– Macchine irroratrici abbinate a macchine operatrici (es. seminatrici o sarchiatrici) con banda trattata inferiore o uguale a tre metri.
– Macchine irroratrici schermate per il trattamento localizzato del sottofila di colture arboree.
Per tali attrezzature il primo controllo doveva essere effettuato entro il 26 novembre 2018 ed i successivi ad intervalli non superiori a sei anni (ridotti a quattro per i terzisti)

Attrezzature per le quali non è stata ancora determinata la data del primo controllo in quanto non sono ancora disponibili le procedure tecniche standardizzate per il controllo funzionale
– Macchine impolveratrici, microgranulatori, barre umettanti, fumigatrici, attrezzature per il trattamento/concia delle sementi, dispositivi termo nebbiogeni
Attrezzature esonerate dai controlli
– Macchine portatili e spalleggiate, azionate dall’operatore, con serbatoio in pressione o dotate di pompante a leva manuale oppure irroratrici spalleggiate a motore prive di ventilatore, non utilizzate su colture protette

Sanzioni

Il decreto legislativo n. 150/2012, all’articolo 24, comma 7, prevede sanzioni da 500 a 2.000 euro in caso di mancato controllo della funzionalità delle irroratrici in uso entro i termini stabiliti dalla legge (26/11/2016).

 

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